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Per condividere i conti correnti, ti chiederemo, semplicemente, di accedere al tuo internet banking durante il processo. Grazie all’open banking, questi passaggi si svolgeranno nel pieno rispetto della tua privacy. Se preferisci, anziché collegare i tuoi conti in banca, potrai semplicemente caricare i PDF dei tuoi estratti conto così come li trovi nel tuo internet banking.
Cos’è la PSD2?
La PSD2 (Payment Services Directive 2) è un insieme di leggi sui servizi di pagamento, in vigore nell’Unione Europea dal 13 gennaio 2018.
Si inserisce nell’ambito degli interventi di modernizzazione del quadro legislativo del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio, volti a sviluppare sistemi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, competitivi ed innovativi per consumatori, imprese ed esercenti. La PSD2 introduce tre nuovi soggetti (Third-Party Providers) si affiancano alle banche nell’erogazione di servizi di pagamento:
I PISP (Payment Initiation Services Providers) offrono servizi di disposizione di ordini di pagamento che permettono di effettuare un pagamento online tramite un soggetto diverso dalla banca presso la quale si detiene il conto; in poche parole, i clienti possono effettuare un pagamento senza dover visitare il sito della propria banca.
Gli AIS (Account Information Services) offrono servizi di informazione sui conti di pagamento online grazie al quale si possono ottenere informazioni aggregate su uno o più conti online detenuti anche presso banche diverse. Per esempio, grazie agli AIS i consumatori hanno la possibilità di avere tutte le informazioni di conti diversi su una singola piattaforma.
I CISP (Card Issuers Service Providers) offrono servizi di conferma disponibilità fondi previsti nel caso di pagamenti effettuati con carte di debito emesse da un operatore diverso rispetto a quello della propria banca. Questi soggetti possono verificare la disponibilità sul conto corrente dei clienti per permettere la finalizzazione di un pagamento. Tutti i nuovi servizi offerti da queste terze parti sono erogati con il paradigma del cosiddetto open banking, ovvero la condivisione dei dati tra i vari attori dell’ecosistema bancario. L’open banking dà pieno potere di scelta al cliente che può autorizzare soggetti terzi a leggere i dati del suo conto o a processare pagamenti in suo nome.
Chi è il titolare effettivo?
Il titolare effettivo coincide con le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società o il relativo controllo.
Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società, detenuta da una persona fisica;
costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale della società, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società comunque diverso dalla persona fisica. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
i fondatori, ove in vita;
i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.