Si informa la clientela che, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 2 novembre nel territorio della Regione Toscana (province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato), il Capo del Dipartimento della Protezione civile, in data 5 novembre 2023, ha emanato l’Ordinanza n. 1037.
Sulla base di tale ordinanza, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici hanno il diritto di chiedere ad AideXa, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata all’indirizzo aidexa@legalmail.it, entro il 15 gennaio 2024, insieme ad un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante le informazioni circa l’attività svolta nell’immobile sgomberato o inagibile, nonché le condizioni dello stesso, e al finanziamento per il quale si richiede l’attivazione della sospensione.
L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca, senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.
Detta restituzione avverrà al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione.
Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione di cui al contratto di mutuo.