PMISospensione dei mutui [Ordinanza 1.119 del 12 dicembre 2024]

Moratoria sui finanziamenti per imprese di Torino e Vercelli colpite da eventi meteo estremi con evacuazioni
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Moratoria sui finanziamenti per imprese nel territorio della citta metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli, interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e l’evacuazione di numerose persone dalle proprie abitazioni

Si informa la clientela che, a seguito della Delibera l Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli.

Sulla base di tale ordinanza, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La domanda di sospensione dovrà essere presentata all’indirizzo aidexa@legalmail.it , entro il 15 febbraio 2025, insieme ad un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante le informazioni circa l’attività svolta nell’immobile sgomberato o inagibile o nel terreno franato o alluvionato, nonché le condizioni dello stesso, e al finanziamento per il quale si richiede l’attivazione della sospensione.

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca, senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione di cui al contratto di mutuo.